Statuto

FINALITA’

Articolo 1

E’ costituita ai sensi degli artt. 36 e ss del codice civile l’associazione denominata Organizzazione Italiana Professionisti Educazione e Sport, in acronimo e d’ora in poi detta anche “O.I.P.E.S. ”, Ente nazionale di tipo associativo senza scopo di lucro di categoria e tutela del mondo sportivo e di rappresentanza degli operatori sportivi ( imprese, enti senza scopo di lucro, professionisti e gestori…..), del tempo libero, del benessere, delle attività ludico-ricreative, nonché degli atleti e praticanti l’attività sportiva. L’associazione intende tutelare la professionalità di tutti i soggetti operanti in ambito sportivo e ricreativo ritenendo che lo sport sia un fenomeno sociale ed economico di grande importanza e sia fonte di valori importanti come spirito di gruppo, solidarietà, tolleranza, correttezza, inclusività nonché uno strumento di sviluppo e realizzazione personale e professionale; che lo sport promuova un contributo attivo dei cittadini alla realizzazione di una società aperta e pluralista; che lo sport rappresenti un elemento di crescita economica e sia strumento per la creazione di posti di lavoro, oltre che uno strumento di sviluppo regionale e locale, riqualificazione urbana e sviluppo rurale grazie anche all’interazione con il turismo ed al possibile stimolo per il miglioramento delle infrastrutture.

L’associazione intende svolgere attività di rappresentanza e tutela degli interessi sociali, professionali ed economici dei propri associati anche tramite lo svolgimento di attività di sensibilizzazione presso le autorità e l’opinione pubblica e realizzare progetti attinenti alle materie di interesse sociale. L’associazione intende anche svolgere attività di rappresentanza, tutela e di supporto di tutti gli atleti e praticanti l’attività sportiva facilitando l’accesso alla pratica sportiva e promuovendo un’idea di sport accessibile per tutti.

Per il perseguimento delle sue finalità istituzionali l ’O.I.P.E.S. potrà:

  • tutelare e rappresentare a livello nazionale ed internazionale gli interessi sociali ed economici dei propri associati;

  • valorizzare gli interessi degli operatori rappresentati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;

  • curare la formazione di quadri tecnici attraverso specifici corsi di formazione extrascolastica della persona per operatori sportivi, del turismo sociale, del volontariato di base ed animatori sportivi, per la formazione fisica e l’avviamento alla pratica sportiva, nonché organizzare e curare seminari e stages per l’aggiornamento di tali figure;

  • operare affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale legato al miglioramento delle condizioni di vita degli individui con particolare attenzione ai giovani ed a quelle categorie più svantaggiate (anziani e persone in svantaggio psico-fisico) ed all’integrazione con extracomunitari e popoli stranieri;

  • promuovere ed organizzare attività e manifestazioni di cultura, arte, spettacolo e turismo sociale nonché manifestazioni, convegni, tavole rotonde sui problemi di maggiore attualità tutti riferiti alla specificità sportiva, prime fra tutte quelle relative alla salute dei cittadini, dei valori etici e morali e dei servizi quali punti cardini di formazione della solidarietà nel rispetto delle altrui individualità per una cittadinanza attiva e responsabile;

  • organizzare manifestazioni sportive sia a carattere locale che a carattere regionale, nazionale ed internazionale, collaborando con i vari Enti competenti;

  • promuovere tutte le iniziative sportive, culturali e turistico sociali anche rivolte a persone diversamente abili;

  • organizzare e promuovere, anche di concerto con le Istituzioni pubbliche e private, corsi ed attività di aggiornamento professionale con finalità formative sociali, indirizzate anche al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado secondo la normativa vigente;

  • porre in essere ogni attività complementare alle attività istituzionali che possano essere funzionali ed utili per il raggiungimento dei fini statutari;

  • garantire e tutelare la libera e piena partecipazione dei propri associati, ad ogni livello, della vita e delle iniziative dell’Ente;

  • promuovere la nascita di associazioni a carattere nazionale ed internazionale tra tutti gli operatori nel settore sportivo e ricreativo;

  • fornire agli associati servizi, informazioni ed assistenza normativa, amministrativa, fiscale, assicurativa e gestionale relativa ai settori sportivi e del tempo libero, anche in convenzione con Enti terzi;

  • curare pubblicazioni necessarie alla realizzazione della propria attività sociale con la possibilità di editare un proprio Organo di informazione;

L’Associazione è libera, volontaria, democratica, senza fini di lucro e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

SEDE

Articolo 2

La sede legale di O.I.P.E.S è in Cornale e Bastida (PV), con facoltà di istituire altrove sedi secondarie (Sezioni provinciali e regionali), delegazioni zonali ed uffici di rappresentanza nei Paesi dell’Unione Europea.

SOCI

Articolo 3

Fanno parte di O.I.P.E.S. persone fisiche e giuridiche, che operano nei settori individuati all’art.1 e che si prefiggono fini similari e comunque in armonia con gli scopi statutari dell’associazione e ne condividano le finalità, che chiedono, con domanda di ammissione ( per le persone fisiche) e di affiliazione ( per le persone giuridiche), di fare parte integrante dell’Organizzazione. Le persone giuridiche partecipano all’associazione in persona del legale rappresentante il quale deve risultare associato all’Ente anche come persona fisica.

Le persone fisiche, italiane e straniere che siano in possesso della cittadinanza di uno stato sovrano, che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato, sono così suddivise ma con uguali doveri verso l’organizzazione:

  • Soci ordinari;

  • Soci onorari;

  1. Sono soci ordinari coloro che, condividendo le finalità istitutive dell’Associazione, intendano partecipare all’attività stessa richiedendo l’iscrizione presso un organismo di base o direttamente presso la segreteria nazionale. Possono essere istituite, con delibera del Consiglio Direttivo, differenti categorie di soci ( anche in relazione ai diversi settori di attività), fermo restando che a tutte le categorie sono attribuiti i medesimi diritti stabiliti dal presente statuto.

  2. I soci onorari sono scelti tra quelle persone che oltre ad aver acquisito benemerenze verso l’Associazione, abbiano particolarmente potenziato ed incrementato l’attività di O.I.P.E.S..

TESSERAMENTO SOCI

Articolo 4

Il tesseramento dei soci è effettuato, dietro presentazione di apposita domanda, dalla struttura di base e trasmesso secondo le norme regolamentari alla Sede centrale. La domanda di tesseramento potrà altresì essere presentata direttamente alla sede centrale dell’associazione. La tessera è individuale e consente agli stessi di partecipare alle attività sociali e di usufruire dei servizi e di tutte le strutture territoriali di O.I.P.E.S. La domanda di tesseramento deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale ( che ha facoltà di delegare a tale compito ad uno dei suoi membri) ma la qualifica di socio tesserato O.I.P.E.S. si intende acquisita al momento di presentazione della domanda.

Non sono ammessi tesseramenti temporanei, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Possono essere affiancati al tesseramento ordinario, tesseramenti specifici, tecnici e/o di settore le cui modalità sono stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota e/o contributo associativo non è trasmissibile, né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. In caso di recesso o di esclusione i soci non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione della quota versata.

I soci tesserati, in regola con le quote sociali annuali, partecipano all’attività sociale attraverso gli organismi di base affiliati, attraverso i delegati territoriali o attraverso le apposite strutture della segreteria. La richiesta di tesseramento O.I.P.E.S. comporta l’accettazione da parte degli associati di tutte le norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dagli organi dell’associazione.

Articolo 5

La qualifica di socio tesserato si perde:

  1. per dimissioni da presentare per iscritto;

  2. per morosità a causa di ritardo nei pagamenti delle quote sociali;

  3. per mancato rinnovo del tesseramento;

  4. per radiazione comminata dagli organi disciplinari.

Il socio dimissionario per morosità potrà essere riammesso dietro versamento delle quote arretrate. In deroga all’art. 24 del codice civile, le dimissioni presentate dall’associato hanno effetto a decorrere dalla data di presentazione delle stesse

AFFILIAZIONE

Articolo 6

L’O.I.P.E.S. opera attraverso gli organismi di base affiliati (imprese, professionisti, associazioni e società sportive dilettantistiche, gruppi sportivi, circoli culturali, ricreativi e del tempo libero, le cooperative sociali, le imprese sociali, enti del terzo settore, ed in generale tutte le realtà affiliate che si prefiggono fini in armonia con quelli dell’associazione).

La domanda di affiliazione degli organismi di base viene raccolta dalla sede nazionale. La domanda di affiliazione deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale ( che ha facoltà di delegare a tale compito ad uno dei suoi membri) ma la sua validità retroagisce alla data di presentazione della stessa. Gli organismi di base entrano a far parte dell’O.I.P.E.S., previo pagamento della quota di affiliazione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale con apposita delibera può istituire anche tra gli affiliati differenti categorie, fermo restando che a tutte le categorie sono attribuiti i medesimi diritti stabiliti dal presente statuto. L’affiliazione ha validità annuale e deve essere rinnovata con le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti. Il contributo associativo versato dagli organismi di base (affiliati) non è trasmissibile né rivalutabile, ed in caso di recesso od esclusione gli affiliati non hanno diritto di richiedere la restituzione del contributo versato né la divisione del fondo comune. Gli organismi di base si intenderanno rappresentati all’interno dell’O.I.P.E.S. dal rispettivo legale rappresentante (o titolare) o da persona dallo stesso espressamente delegata: tali organismi parteciperanno all’attività sociale attraverso i delegati territoriali e attraverso le apposite strutture della segreteria, secondo quanto previsto dal regolamento interno. Con la richiesta di affiliazione gli organismi di base accettano incondizionatamente le norme contenute nel presente Statuto, i regolamenti e le delibere assunte dagli organi dell’associazione.

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Articolo 7

Sono organi nazionali dell’Organizzazione Italiana Professionisti Educazione e Sport:

  1. L’Assemblea nazionale;

  2. Il Consiglio Direttivo Nazionale;

  3. il Presidente Nazionale;

  4. i l Vice Presidente Vicario;

  5. il Segretario Generale;

  6. il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;

  7. il Collegio dei Probiviri, se nominato;

ASSEMBLEA NAZIONALE

Articolo 8

L’Assemblea Nazionale è il massimo organo dell’Ente e le sue deliberazioni sono sovrane.

Ad essa compete:

  1. esprimere la volontà dell’Ente in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’Art. 1;

  2. fissare gli ordinamenti programmatici dell’attività quadriennale dell’Ente;

  3. deliberare in merito all’approvazione del rendiconto consuntivo annuale;

  4. deliberare sulle proposte di modifica alle norme statutarie;

  5. eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale;

  6. eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;

  7. eleggere il Collegio dei Probiviri;

  8. dichiarare lo scioglimento dell’Ente.

Articolo 9

L’Assemblea Nazionale ordinaria elettiva si svolge ogni quattro anni ed è convocata con lettera ufficiale dal Presidente Nazionale; quella ordinaria non elettiva per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo, invece, si svolge entro il 30 giugno di ogni anno.

L’avviso di convocazione contenente l’ordine dei lavori ed ogni informazione utile inerente le varie fasi e passaggi elettorali, viene inviato/ pubblicato sul sito istituzionale almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Adunanza, o 8 giorni prima in caso di urgenza. L’Assemblea Nazionale è formata dal Consiglio Direttivo Nazionale, dai delegati territoriali, dai responsabili di settore, ove nominati, e dal/i rappresentante/i di segreteria secondo quanto stabilito dal regolamento interno. Nel medesimo regolamento viene stabilito il criterio di attribuzione dei voti spettante a ciascun delegato in relazione al numero di associati che lo stesso rappresenta: ciascun associato è portatore di un solo voto.

In caso di necessità o al fine di incentivare una maggiore partecipazione alle assemblee, le stesse potranno essere tenute anche con modalità telematiche, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di segure la discussione, di ricevere, trasemttere o visionale documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti e di esprimere il proprio voto. In tal caso l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

L’Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice degli aventi diritto, in seconda convocazione (da fissarsi a distanza di almeno un’ora dalla prima convocazione) qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. L’Assemblea Nazionale si riunisce in seduta straordinaria per deliberare in merito alle modifiche dello statuto ed allo scioglimento dell’associazione. L’Assemblea Nazionale convocata per le modifiche statutarie in prima convocazione è regolarmente costituita se sono presenti i tre quarti degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione risulta regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto: l’Assemblea Nazionale delibera in merito alle modifiche statutarie a maggioranza dei presenti. L’Assemblea Nazionale convocata per lo scioglmento dell’associazione in prima convocazione è regolarmente costituita se sono presenti i tre quarti degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione risulta regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale. In caso di sua assenza o impedimento l’Assemblea elegge il proprio Presidente anche per acclamazione. Il Presidente dell’Assemblea a sua volta designa tra i presenti il Segretario che redigerà il verbale e, eventualmente, se ritenuto necessario, due scrutatori per il controllo delle votazioni. Il Presidente dell’Assemblea ha il compito di:

  • favorire un sollecito svolgimento dell’assise, compreso quello di limitare temporalmente gli interventi;

  • proclamare i risultati.

Copia del verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori, verrà esposta per quindici giorni presso la Sede sociale e le sedi periferiche.

Articolo 10

Preliminarmente, sin dalla data di convocazione dell’Assemblea Nazionale è il Consiglio Direttivo Nazionale che nomina la Commissione Verifica Poteri, composta da tre componenti e preposta a:

  1. all’accertamento degli associati aventi diritto al voto;

  2. all’accertamento dei poteri rappresentativi dei delegati territoriali e del/i rappresentante/i di segreteria;

  3. all’accertamento, in sede congressuale, dei presenti con diritto di voto;

  4. alla verifica dei ricorsi.

ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA: CANDIDATURE

Articolo 11

Ogni associato maggiorenne in regola con il versamento delle quote associative può presentare la propria candidatura alle cariche istituzionali.

I soci aspiranti alle cariche elettive possono presentare la propria candidatura per una sola carica. Le candidature per tutte le cariche eleggibili dall’Assemblea Nazionale devono pervenire alla Segreteria nazionale non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l’Assemblea e di tali candidature il Presidente dell’Assemblea ne dà comunicazione all’Assemblea medesima non appena insediata. La procedura di svolgimento delle votazioni è dettagliata in apposito regolamento.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea Nazionale tra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo gestiorio dell’associazione e ad esso competono i poteri di ordinaria e straordiaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge nel suo ambito il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente, nomina il Segretario Generale. Il Consiglio Direttivo Nazionale può eleggere al suo interno, se ritenuto opportuno per un migliore svolgimento delle attività dell’ente, anche più Vice Presidenti.

Il Presidente divide i suoi compiti fra i membri eletti del Consiglio. Per un maggiore raccordo fra sede centrale e le organizzazioni di base, il Consiglio ha facoltà, laddove ne ravveda l’opportunità, di nominare dei responsabili del Settore. Il Consiglio Direttivo Nazionale:

  • attua le direttive generali stabilite dall’Assemblea Nazionale e assume tutti quei provvedimenti utili al buon funzionamento dell’Associazione, vigilando sull’osservanza dello Statuto e delle norme regolamentari.

  • delibera la nomina di delegati territoriali, previa consultazione con gli organismi di base del territorio di riferimento, laddove nel territorio di riferimento il delegato territoriale non risulti eletto dagli associati del territorio;

  • stipula convenzioni e protocolli d’intesa.

  • fissa le quote associative e di tesseramento annuali.

  • ratifica le domande di affiliazione e di ammissione a socio, potendo delegare a tale compito uno dei suoi componenti;

  • redige i regolamenti relativi al funzionamento dell’Associazione;

  • decide sugli investimenti patrimoniali;

  • redige il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea Nazionale per la sua approvazione;

  • ha mansioni amministrative, tecniche, organizzative;

  • decide con riguardo al personale dipendente ed ai collaboratori;

  • coordina l’attività dell’Associazione con quella dei singoli territori.

Le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Dura in carica quattro anni ed i membri del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere rieletti e, qualora durante tale periodo, uno o più componenti decadesse per qualsiasi ragione dalla carica, subentra il primo dei non eletti chiedendone convalida alla prima Assemblea Nazionale. I componenti del Consiglio così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del quadriennio per il quale erano stati eletti i componenti sostituiti. Nel caso sia compromessa la regolare funzionalità dell’Organo entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento deve essere celebrata un’Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato di norma due volte all’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Le riunioni sono convocate dal Presidente che le presiede e ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato anche quando almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta.

L’avviso contenente le dette indicazioni è inviato agli aventi diritto a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata ma può, comunque, essere diramato con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

In caso di necessità le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale potranno essere tenute anche con modalità telematiche, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di segure la discussione, di ricevere, trasemttere o visionale documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti e di esprimere il proprio voto. In tal caso l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il verbale della riunione è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di impedimento del Presidente la Direzione Nazionale è presieduta dal Vice Presidente Vicario.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Articolo 14

Il Presidente Nazionale dirige e rappresenta per delega l’Associazione presso le Autorità amministrative e giurisdizionali di qualsiasi natura e grado. Ne è il legale rappresentante, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Nell’espletamento del proprio mandato è autorizzato ad esercitare i poteri per l’ordinaria amministrazione e per la straordinaria amministrazione previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

  • Ha la firma sociale che può delegare per atti specifici ad altri dirigenti dell’Ente;

  • Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale;

  • Provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale;

  • Provvede alla erogazione dei contributi destinati alle attività promozionali;

  • Propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina dei delegati territoriali, nonché dei responsabili tecnici di settore;

  • Adotta in via d’urgenza le delibere di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, da sottoporre a ratifica della stessa nella prima riunione utile successiva;

  • Stipula e sottoscrive convenzioni, accordi e contratti;

  • Può avvalersi di consulenze e collaborazioni;

  • Può concedere la grazia ed annullare sanzioni.

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

Articolo 15

Il Vice Presidente Nazionale Vicario viene eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo Nazionale e collabora con il Presidente negli adempimenti della gestione, sostituendolo in caso di assenza momentanea o per sua delega. Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente assume i poteri ufficiali, nelle more della convocazione dell’Assemblea Nazionale che provvederà a eleggere un nuovo Presidente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 16

Il Segretario Generale ha compiti operativi, amministrativi ed attuativi degli indirizzi e programmi predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale e dall’Assemblea Nazionale dei delegati.

Dirige gli uffici ed il personale di segreteria. Partecipa a tutte le riunioni degli Organi nazionali, verbalizzando le riunioni. Predispone di concerto con il Presidente Nazionale i bilanci consuntivi da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale che, preventivamente, dovranno poi essere verificati e firmati dal Collegio dei Revisori dei Conti, ove istituito l’organo, e, successivamente, approvati dall’Assemblea Nazionale dei delegati ordinaria non elettiva. Cura la riscossione delle entrate e la tenuta dei libri contabili ( potendo a ciò l’associazione delegare anche un professionista esterno), provvedendo alla conservazione del patrimonio sociale ed alle spese da eseguire su indicazione del Presidente Nazionale.

Cura lo sviluppo dell’attività organizzativa su tutto il territorio nazionale, raccordandosi con i Responsabili territoriali e di settore dell’Ente. Programma le attività sottoponendole all’esame ed approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, per le conseguenti coperture economiche.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 17

L’Assemblea nazionale, se lo ritiene necessario o se imposto da legge, può nominare il Collegio del Revisori. Il collegio dei Revisori è l’organo di controllo amministrativo e di verifica della legittimità e compatibilità della gestione amministrativa dell’O.I.P.E.S. Esso esamina il conto consuntivo presentando apposita relazione annuale all’Assemblea Nazionale. E’costituito da tre membri effettivi, in seno ai quali viene eletto il presidente, e due supplenti. Il Collegio dura in carica quattro anni, delibera a maggioranza semplice e si dovrà riunire almeno una volta ogni sei mesi; la convocazione avviene tramite la Segreteria Generale.

Ha facoltà, ove lo ritenga opportuno, di effettuare controlli contabili ed amministrativi anche presso tutte le sezioni periferiche.

La carica di componente il Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico dirigenziale dell’Associazione. In caso di dimissioni del membro effettivo subentra il primo dei supplenti eletti.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 18

L’Assemblea nazionale, se lo ritiene necessario o se imposto da legge, può nominare il Collegio del Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è l’organo che esamina tutte le controversie inerenti la vita sociale, giuridica fra associati e fra questi e l’O.I.P.E.S. E’composto da tre membri effettivi, al cui interno viene eletto il presidente, e due supplenti. Dura in carica quattro anni e delibera secondo giustizia ed equità e nel rispetto della legislazione vigente, dello Statuto e del Regolamento in ordine alle infrazioni. Assicurando il diritto alla difesa e sanzionandone le pene con i seguenti provvedimenti disciplinari:

  1. richiamo;

  2. diffida;

  3. deplorazione; sospensione dalla qualifica e dall’attività in via cautelativa;

  4. radiazione.

Le decisioni vengono assunte dal Collegio dopo che il caso singolo sia stato vagliato dagli organi di Presidenza Nazionale.

DELEGATI TERRITORIALI

Articolo 19

Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale sono nominati i delegati territoriali, che hanno il compito, meglio dettagliato da apposito regolamento interno, di rappresentare l’ente nel territorio di loro competenza, di raccordare le attività degli organismi di base affiliati con la segreteria nazionale e di acquisire proposte ed osservazioni dai singoli associati da riportare alla segreteria nazionale per una approfondita analisi. I delegati territoriali sono scelti dai territori di riferimento o, qualora questi non provvedano, sono scelti dal Consiglio Direttivo Nazionale. Per le modalità di presentazione della candidatura alla carica si rimanda all’apposito regolamento interno. I delegati territoriali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I primi delegati territoriali sono nominati dall’Assemblea che è chiamata ad approvare il testo del presente statuto. La carica di delegato territoriale è gratuita: al delegato verrà riconosciuto il rimborso delle spese da questi sostenute nello svolgimento dell’attività delegata e documentate secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di violazione delle norme statutarie, regolamenti e delibere degli organi centrali da parte di un delegato territoriale spetta al Consiglio Direttivo Nazionale prendere gli opportuni provvedimenti.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 20

Nell’autonomia di bilancio, il patrimonio di O.I.P.E.S. è costituito da risorse economiche, beni mobili ed immobili di proprietà:

  1. dalle quote sociali;

  2. da eventuali elargizioni e versamenti aggiuntivi di soci in relazione alle varie attività sociali o complementari;

  3. proventi derivanti da eventuali contributi pubblici e privati, lasciti e donazioni di terzi.

  4. proventi derivanti da attività complementari, anche commerciali, a quelle istituzionali svolte al fine di autofinanziamento.

L’eventuale avanzo di gestione e fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto, deve essere reinvestito in iniziative esclusivamente finalizzate allo sviluppo e promozione delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

CARICHE SOCIALI

Articolo 21

Tutte le cariche, sia centrali che territoriali, laddove non sia espressamente pattuito e deliberato, sono svolte a titolo volontario e gratuito e non danno diritto ad alcun compenso ma solo al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta e documentate, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo. Gli associati eletti alle cariche sociali possono tuttavia intattenere con l’associazione rapporti di lavoro ( subordinato, autonomo….) per tutte quelle attività lavorative che non sino direttamente e strettamente riconducibili ai compiti propri della carica ricoperta.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti coloro che:

  1. risultino associati da almeno un anno ed in regola con il versamento delle quote;

  2. abbiano la cittadinanza di uno Stato sovrano;

  3. abbiano raggiunto la maggiore età;

  4. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici.

E’incompatibile la qualità di dirigente centrale e periferico di O. I.P.E.S. e con quella di altro ente similare.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire alcun altro incarico, elettivo o meno, sia a livello centrale che periferico.

LE CONTROVERSIE

Articolo 22

Le controversie relative alla vita dell’associazione che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e gli organi dell’associazione, non potranno essere deferite all’Autorità Giudiziaria se non prima che venga esperito un tentativo di conciliazione da effettuarsi dall’organo competente entro 60 ( sessanta ) giorni dalla presentazione del motivato ricorso allo stesso.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono: il Collegio dei Probiviri e, ove tale organo non fosse istituito, il Presidente ed il Consiglio Direttivo Nazionale.

DURATA E SCIOGLIMENTO

Articolo 23

La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento, estinzione e cessazione delle attività viene deliberato dall’Assemblea Nazionale convocata con apposito punto all’ordine del giorno dal Presidente Nazionale, su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale, o dei delegati territoriali/rappresentanti di segreteria che rappresentino i 4/5 degli associati.

Per lo scioglimento dell’Associazione è necessario che si esprima con voto favorevole la maggioranza degli aventi diritto a voto presenti in aula secondo le previsioni dell’art. 9. L stessa assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione provvederà alla nomina del/dei liquidatori.

In caso di scioglimento, estinzione e cessazione delle attività, il patrimonio sociale verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentendo l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996.

NORME TRANSITORIE

Articolo 24

Il Presidente Nazionale viene delegato ad apportare al presente Statuto ogni variazione che si rendesse indispensabile:

  1. a seguito di emanazione di norme di legge o regolamentari che comportino la necessità di adeguamento statutario;

  2. a seguito di formali richieste di adeguamento da parte di Organi ed Istituzioni dello Stato, laddove questi riscontrassero carenze normative per la procedura di riconoscimento specifico.

Tali variazioni dovranno essere ratificate dall’Assemblea Nazionale.

Articolo 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto composto di n. 25 Articoli