Comunicazioni ufficiali
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17/09/2020
Avviso ai soci/centri affiliati/collegio dei probiviri
Convocazione all’Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 16 ottobre 2020 alle ore 10.00 presso la sede operativa in Bastida de’ Dossi Piazza Vaccari n. 7
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Articolo 1
FINALITÀ
L’associazione denominata Organizzazione Italiana Professionisti Educazione e Sport, in acronimo e d’ora in poi detta anche “O.I.P.E.S.”, è un Ente nazionale di tipo associativo a carattere sportivo e di promozione sociale volto alla promozione ed organizzazione su tutto il territorio nazionale, nei paesi Europei ed Extraeuropei di attività sportive dilettantistiche amatoriali tese alla formazione fisica, morale, sociale e della salute dei cittadini, di lotta al disagio e di tutte le attività culturali, sociali, ricreative, del tempo libero, di formazione extrascolastica della persona ( per tramite della formazione professionale con i relativi brevetti, attestati e certificazioni), salutistiche, ambientali, e del turismo sociale che possano in ogni modo contribuire all’arricchimento dell’individuo. O.I.P.E.S. è un ente che persegue finalità assistenziali e di promozione sociale, valorizzando la partecipazione dei cittadini, perseguendo l’integrazione tra persone abili, diversamente abili ed anziani, rivolgendosi con particolare attenzione a quegli individui in stato di bisogno. Al fine di promuovere le proprie attività culturali, del tempo libero, turistiche, di formazione sportiva e professionale nonché di recupero ed aggregazione sociale l’O.I.P.E.S. può riconoscere e stipulare convenzioni con autonome associazioni ed organismi.
Per il perseguimento delle sue finalità istituzionali l’O.I.P.E.S. potrà:
- operare affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale legato al miglioramento delle condizioni di vita degli individui con particolare attenzione ai giovani ed a quelle categorie più svantaggiate (anziani e persone in svantaggio psico-fisico) ed all’integrazione con extracomunitari e popoli stranieri;
- promuovere in generale azioni contro il disagio giovanile e la tossicodipendenza, assistenza agli anziani e portatori di handicap;
- promuovere ed organizzare attività e manifestazioni di cultura, arte, spettacolo e turismo sociale nonché manifestazioni, convegni, tavole rotonde sui problemi di maggiore attualità tutti riferiti alla specificità sportiva, prime fra tutte quelle relative alla salute dei cittadini, dei valori etici e morali e dei servizi quali punti cardini di formazione della solidarietà nel rispetto delle altrui individualità per una cittadinanza attiva e responsabile;
- organizzare manifestazioni sportive sia a carattere locale che a carattere regionale, nazionale ed internazionale, collaborando con i vari Enti competenti;
- promuovere tutte le iniziative sportive, culturali e turistico sociali rivolte a persone diversamente abili;
- promuovere e coordinare la costituzione di organismi ( associazioni e circoli sportivi e culturali, ricreativi e di promozione sociale) a livello nazionale e di organismi di cooperazione e dello sviluppo a livello internazionale anche in favore delle popolazioni del Terzo Mondo;
- curare la formazione di quadri tecnici attraverso specifici corsi di formazione extrascolastica della persona per operatori sportivi, del turismo sociale, del volontariato di base ed animatori sportivi, per la formazione fisica e l’avviamento alla pratica sportiva, nonché organizzare e curare seminari e stages per l’aggiornamento di tali figure;
- organizzare e promuovere, anche di concerto con le Istituzioni pubbliche e private, corsi ed attività di aggiornamento professionale con finalità formative sociali, indirizzate anche al personale docente delle scuole di ogni organo e grado secondo la normativa vigente;
- collaborare con le famiglie, scuole e strutture sociali;
- promuovere attività di utilità sociale a favore di terzi e degli associati, senza finalità di lucro e nel rispetto della L. 383/2000 nonché del relativo regolamento di attuazione n. 471/2001 e successive modificazioni;
- porre in essere ogni attività complementare alle attività istituzionali e possano essere funzionali ed utili per il raggiungimento dei fini statutari;
- promuovere tutte quelle iniziative turistico-eco solidali volte alla conoscenza del territorio, della flora e della fauna nonché degli usi, costumi e tradizioni locali, dei beni culturali e dell’arte in tutte le sue forme anche attraverso la costituzione o la convenzione e collaborazione con organismi di volontariato, di sicurezza e di protezione ambientale della natura, del territorio e delle opere artistiche e storiche già esistenti, nonché attraverso la formazione di specifici profili professionali nel campo del turismo;
- promuovere azioni a favore dei disagi giovanili nei diversi campi: lavorativo, della tossicodipendenza, della dipendenza da alcool, dell’educazione e prevenzione sanitaria;
- garantire e tutelare la libera e piena partecipazione dei propri associati, ad ogni livello, della vita e delle iniziative dell’Ente;
- promuovere la nascita di associazioni a carattere nazionale ed internazionale tra tutti gli operatori nel settore sportivo;
- fornire agli enti affiliati informazioni ed assistenza normativa, amministrativa, fiscale, assicurativa e gestionale relativa all’associazionismo in genere ed ai settori sportivi, del volontariato sociale e del tempo libero;
- curare pubblicazioni necessarie alla realizzazione della propria attività sociale con la possibilità di editare un proprio Organo di informazione;
- richiedere contributi e sussidi a favore previsti per la promozione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sportive, ricreative, turistiche e culturali;
- organizzare raccolte occasionali di fondi al fine di reperire le risorse finanziarie finalizzate in via esclusiva al raggiungimento dell’oggetto sociale;
- accettare, in via meramente strumentale e non principale sponsorizzazioni e liberalità di terzi al fine di finanziare le attività istituzionali;
- organizzare in genere iniziative ,servizi, attività turistiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, svago e riposo degli associati, collaborando con Enti ed Associazioni con le stessi finalità sociali.
L’Associazione non ha finalità di lucro, ha un’autonomia di bilancio ed i soci svolgono prestazioni volontarie e gratuite, nel rispetto dei principi di democrazia interna, di equilibrio di genere e delle pari opportunità.
Articolo 2
SEDE
La sede legale di O.I.P.E.S è in Silvano Pietra (PV), con facoltà di istituire altrove sedi secondarie (Sezioni provinciali e regionali), delegazioni zonali ed uffici di rappresentanza nei Paesi dell’Unione Europea.
Articolo 3
SOCI
Fanno parte di O.I.P.E.S. persone fisiche e giuridiche che chiedono con domanda di ammissione e di affiliazione di fare parte integrante dell’Organizzazione.
Le persone fisiche, italiane e straniere che siano in possesso della cittadinanza di uno stato sovrano, che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato, così suddivise ma con uguali doveri verso l’organizzazione:
- Soci ordinari;
- Soci onorari;
- Sono soci ordinari, facenti parte anche di gruppi spontanei ed associazioni, coloro che, condividendone le finalità istitutive e volontaristiche dell’Associazione, intendano partecipare all’attività stessa richiedendo l’iscrizione presso un organismo di base o una sezione territoriale (ove istituita).
- I soci onorari sono scelti tra quelle persone che oltre ad aver acquisito benemerenze verso l’Associazione, abbiano particolarmente potenziato ed incrementato l’attività di O.I.P.E.S..
Articolo 4
TESSERAMENTO
Il tesseramento dei soci è effettuato, dietro presentazione di apposita domanda, dalla struttura di base e trasmesso secondo le norme regolamentari alla Sede centrale. La domanda di tesseramento potrà altresì essere presentata direttamente alla sede centrale dell’associazione. La tessera è individuale, ha validità annuale e consente agli stessi di partecipare alle attività sociali, presentando nuovi soci e di usufruire dei servizi e di tutte le strutture territoriali di O.I.P.E.S. La qualifica di socio tesserato O.I.P.E.S. si intende acquisita al momento di presentazione della domanda.
Non sono ammessi tesseramenti temporanei, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Possono essere affiancati al tesseramento ordinario, tesseramenti specifici, tecnici e/o di settore le cui modalità sono stabilite dal Comitato Esecutivo Nazionale. La quota e/o contributo associativo non è trasmissibile, né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. In caso di recesso o di esclusione i soci non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione della quota versata.
I soci tesserati, in regola con le quote sociali annuali ed in possesso della maggiore età, hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione nel rispetto del principio del voto singolo ed hanno il diritto di ricoprire le cariche sociali all’interno dell’associazione purchè maggiorenni, in regola con il versamento delle quote . La richiesta di tesseramento O.I.P.E.S. comporta l’accettazione da parte degli associati di tutte le norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dagli organi dell’associazione.
Articolo 5
La qualifica di socio tesserato si perde:
- per dimissioni da presentare per iscritto;
- per morosità a causa di ritardo nei pagamenti delle quote sociali;
- per mancato rinnovo del tesseramento;
- per radiazione comminata dagli organi disciplinari.
Il socio dimissionario per morosità potrà essere riammesso dietro versamento delle quote arretrate.
Articolo 6
AFFILIAZIONE
L’O.I.P.E.S. opera attraverso gli organismi di base ( associazioni e società sportive dilettantistiche, gruppi sportivi, circoli culturali, assistenziali, di promozione sociale, ricreativi, di viaggio e tempo libero, le cooperative sociali, le imprese sociali, le ONLUS che svolgano senza scopo di lucro le attività stabilite dall’art. 1). Tali strutture devono avere uno statuto autonomo che preveda l’assenza dello scopo di lucro e sia ispirato ai principi di democrazia interna e di pari opportunità.
Le associazioni e società sportive dilettantistiche che con l’affiliazione ad O.I.P.E.S. richiedono anche il riconoscimento del CONI devono conformare i propri statuti, oltre che ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, alle norme e direttive del C.O.N.I. La domanda di affiliazione degli organismi di base viene raccolta dalle strutture territoriali che provvederanno ad inoltrarla alla sede nazionale. In caso di assenza delle strutture periferiche la domanda di affiliazione andrà inoltrata direttamente alla sede nazionale . La domanda di affiliazione deve essere ratificata dal Comitato Esecutivo Nazionale ( che ha facoltà di delegare a tale compito ad uno dei suoi membri) ma la sua validità retroagisce alla data di presentazione della stessa. Gli organismi di base entrano a far parte dell’O.I.P.E.S., previo pagamento della quota di affiliazione stabilita annualmente dal Comitato Esecutivo Nazionale. L’affiliazione ha validità annuale e deve essere rinnovata con le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti. Gli organismi di base si intenderanno rappresentati all’interno dell’O.I.P.E.S. dal rispettivo legale rappresentante o da persona dallo stesso espressamente delegata. Con la richiesta di affiliazione gli organismi di base accettano incondizionatamente le norme contenute nel presente Statuto, i regolamenti e le delibere assunte dagli organi dell’associazione.
Articolo 7
ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
Sono organi nazionali dell’Organizzazione Italiana Professionisti Educazione e Sport:
- L’Assemblea nazionale;
- Il Comitato Esecutivo Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Vice Presidente Vicario;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
Articolo 8
ASSEMBLEA NAZIONALE
L’Assemblea Nazionale è il massimo organo dell’Ente e le sue deliberazioni sono sovrane.
Ad essa compete:
- esprimere la volontà dell’Ente in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’Art. 1;
- fissare gli ordinamenti programmatici dell’attività quadriennale dell’Ente;
- deliberare in merito all’approvazione del rendiconto consuntivo annuale;
- deliberare sulle proposte di modifica alle norme statutarie;
- eleggere il Comitato Esecutivo Nazionale;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- dichiarare lo scioglimento dell’Ente.
Articolo 9
L’Assemblea Nazionale ordinaria elettiva si svolge ogni quattro anni ed è convocata con lettera ufficiale dal Presidente Nazionale; quella ordinaria non elettiva per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo, invece, si svolge entro il 30 aprile di ogni anno.
L’avviso di convocazione contenente l’ordine dei lavori ed ogni informazione utile inerente le varie fasi e passaggi elettorali, viene inviato almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Adunanza, o 10 giorni prima in caso di urgenza. In assenza di articolazioni territoriali (sezioni provinciali o regionali) hanno diritto di intervento e voto in Assemblea tutti gli associati e gli affiliati in regola con il pagamento delle quote .
Qualora fossero istituiti degli organismi territoriali ( sezioni provinciali e regionale), l’Assemblea Nazionale è composta dai rappresentanti delle sezioni provinciali e regionali in ragione di un delegato ogni 70 soci o frazione, non inferiore a 20, eletti ogni quattro anni, nonché dai componenti uscenti degli Organi dirigenti centrali. L’Assemblea Nazionale è validamente costituita con la presenza della maggioranza semplice degli aventi diritto. L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale. In caso di sua assenza o impedimento l’Assemblea elegge il proprio Presidente anche per acclamazione. Il Presidente dell’Assemblea a sua volta designa tra i presenti il Segretario che redigerà il verbale ed, eventualmente, due scrutatori per il controllo delle votazioni. Il Presidente dell’Assemblea ha il compito di:
- favorire un sollecito svolgimento dell’assise, compreso quello di limitare temporalmente gli interventi;
- proporre all’Assemblea la elezione della Commissione Elettorale e di scrutinio composta da tre membri;
- comunicare l’avvenuto deposito del verbale della Commissione Verifica Poteri;
- proclamare i risultati.
Copia del verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori, verrà esposta per quindici giorni presso la Sede sociale e le sedi periferiche.
Articolo 10
Preliminarmente, sin dalla data di convocazione dell’Assemblea Nazionale è il Comitato Esecutivo Nazionale che nomina la Commissione Verifica Poteri, composta da tre componenti e preposta a:
- all’accertamento degli affiliati aventi diritto al voto;
- all’accertamento dei poteri rappresentativi dei presidenti provinciali e regionali eletti che in veste ufficiale di delegati parteciperanno all’Assemblea Nazionale;
- all’accertamento, in sede congressuale, dei presenti con diritto di voto;
- alla verifica dei ricorsi.
Articolo 11
ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA: CANDIDATURE
I soci aspiranti alle cariche elettive possono presentare la propria candidatura per una sola carica. Le candidature per tutte le cariche eleggibili dall’Assemblea Nazionale devono pervenire alla Segreteria nazionale non oltre il quindicesimo giorno antecedente alla data fissata per l’Assemblea e di tali candidature il Presidente dell’Assemblea ne dà comunicazione all’Assemblea medesima non appena insediata. La procedura di svolgimento delle votazioni è dettagliata in apposito regolamento.
Articolo 12
COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE
Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di dieci membri eletti dall’Assemblea Nazionale tra gli associati in regola con il pagamento delle quote. Il Comitato Esecutivo Nazionale elegge nel suo ambito il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente Vicario, nomina il Segretario Generale.
Il Presidente divide i suoi compiti fra i membri eletti del Comitato. Per un maggiore raccordo fra Sede centrale e dipendenze periferiche, il Comitato ha facoltà, laddove ne ravveda l’opportunità, di nominare dei responsabili del Settore. Il Comitato Esecutivo Nazionale:
- attua le direttive generali stabilite dall’Assemblea Nazionale e assume tutti quei provvedimenti utili al buon funzionamento dell’Associazione, vigilando sull’osservanza dello Statuto e delle norme regolamentari.
- decide sull’istituzione delle sezioni territoriali ( provinciali e regionali) o, alternativamente, sulla nomina di delegati territoriali;
- ratifica la nomina dei delegati periferici e la stipula di convenzioni e protocolli d’intesa;
- fissa le quote associative e di tesseramento annuali;
- ratifica le domande di affiliazione e di ammissione a socio, potendo delegare a tale compito uno dei suoi componenti;
- redige il regolamento del funzionamento dell’Associazione e delle sezioni periferiche, ratificando eventuali modifiche che le stesse dovessero operare a suddetto regolamento;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- redige il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea Nazionale per la sua approvazione;
- ha mansioni amministrative, tecniche, organizzative;
- coordina l’attività dell’Associazione con quella delle sezioni.
La delibere del Comitato Esecutivo Nazionale sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Dura in carica quattro anni ed i membri del Comitato Esecutivo Nazionale possono essere rieletti e, qualora durante tale periodo, uno o più componenti decadesse per qualsiasi ragione dalla carica, subentra il primo dei non eletti chiedendone convalida alla prima Assemblea Nazionale. I componenti del Comitato così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del quadriennio per il quale erano stati eletti i componenti sostituiti. Nel caso sia compromessa la regolare funzionalità dell’Organo entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento deve essere celebrata un’Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche.
Articolo 13
Il Comitato Esecutivo Nazionale è convocato di norma due volte all’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Le riunioni sono convocate per iscritto dal Presidente che la presiede e ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno.
L’avviso contenente le dette indicazioni è inviato agli aventi diritto a mezzo servizio postale almeno dieci giorni prima della data fissata ma può, comunque, essere diramato con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo.
Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.
Il verbale della riunione è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di impedimento del Presidente la Direzione Nazionale è presieduta dal Vice Presidente Vicario.
Articolo 14
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente Nazionale dirige e rappresenta per delega l’Associazione presso le Autorità Amministrative e Giurisdizionali di qualsiasi natura e grado. Ne è il legale rappresentante, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Nell’espletamento del proprio mandato è autorizzato ad esercitare i poteri per la ordinaria amministrazione nei limiti delle deliberazioni del Comitato Esecutivo Nazionale e dell’Assemblea Nazionale.
- Ha la firma sociale che può delegare per atti specifici ad altri dirigenti dell’Ente;
- Convoca e presiede il Comitato Esecutivo Nazionale;
- Provvede alla esecuzione delle delibere del Comitato Esecutivo Nazionale;
- Provvede alla erogazione dei contributi destinati alle attività promozionali;
- Propone al Comitato Esecutivo Nazionale la nomina dei Delegati provinciali e regionali nel territorio, nonché dei Responsabili tecnici di settore;
- Adotta in via d’urgenza le delibere di competenza del Comitato Esecutivo Nazionale, da sottoporre a ratifica della stessa nella prima riunione utile successiva;
- Stipula e sottoscrive convenzioni, accordi e contratti;
- Può avvalersi di consulenze e collaborazioni;
- Può concedere la grazia ed annullare sanzioni.
Articolo 15
IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Il Vice Presidente Nazionale Vicario viene eletto nell’ambito del Comitato Esecutivo Nazionale e collabora con il Presidente negli adempimenti della gestione, sostituendolo in caso di assenza momentanea o per sua delega. Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente assume i poteri ufficiali, nelle more della convocazione dell’Assemblea Nazionale che provvederà a eleggere un nuovo Presidente.
Articolo 16
IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale ha compiti operativi, amministrativi ed attuativi degli indirizzi e programmi predisposti dal Comitato Esecutivo Nazionale e dall’Assemblea Nazionale dei delegati.
Dirige gli uffici ed il personale di segreteria. Partecipa a tutte le riunioni degli Organi nazionali, verbalizzando le riunioni. Predispone di concerto con il Presidente Nazionale i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al Comitato Esecutivo Nazionale che, preventivamente, dovranno poi essere verificati e firmati dal Collegio dei Revisori dei Conti e, successivamente, approvati dall’Assemblea Nazionale dei Delegati ordinaria non elettiva. Cura la riscossione delle entrate e la tenuta dei libri contabili, provvedendo alla conservazione del patrimonio sociale ed alle spese da eseguire su indicazione del Presidente Nazionale.
Cura lo sviluppo dell’attività organizzativa su tutto il territorio nazionale, raccordandosi con i Responsabili di settore e con i Presidenti e Delegati delle sezioni periferiche dell’Ente. Programma le attività sottoponendole all’esame ed approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale, per le conseguenti coperture economiche.
Viene eletto dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Articolo 17
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L’Assemblea nazionale, se lo ritiene necessario o se imposto da legge, può nominare il Collegio del Revisori. Il collegio dei Revisori è l’organo di controllo amministrativo e di verifica della legittimità e compatibilità della gestione amministrativa dell’O.I.P.E.S. Esso esamina il conto economico preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo presentando apposita relazione annuale all’Assemblea Nazionale. E’ costituito da tre membri effettivi, in seno ai quali viene eletto il presidente e due supplenti. Il Collegio dura in carica quattro anni, delibera a maggioranza semplice e si dovrà riunire almeno una volta ogni sei mesi; la convocazione avviene tramite la Segreteria Generale
Ha facoltà, ove lo ritenga opportuno, di effettuare controlli contabili ed amministrativi anche presso tutte le sezioni periferiche.
La carica di componente il Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico dirigenziale dell’Associazione. In caso di dimissioni del membro effettivo subentra il primo dei supplenti eletti.
Articolo 18
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea nazionale, se lo ritiene necessario o se imposto da legge, può nominare il Collegio del Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è l’organo che esamina tutte le controversie inerenti la vita sociale, giuridica fra associati e fra questi e l’O.I.P.E.S. E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti nel cui seno viene eletto il Presidente. Dura in carica quattro anni e delibera secondo giustizia ed equità e nel rispetto della legislazione vigente, dello Statuto e del Regolamento in ordine alle infrazioni. Assicurando il diritto alla difesa e sanzionandone le pene con i seguenti provvedimenti disciplinari:
- richiamo;
- diffida;
- deplorazione; sospensione dalla qualifica e dall’attività in via cautelativa;
- radiazione.
Le decisioni vengono assunte dal Collegio dopo che il caso singolo sia stato vagliato dagli organi di Presidenza Nazionale.
Articolo 19
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
SEZIONI PROVINCIALI E REGIONALI
Con delibera del Comitato Esecutivo Nazionale, qualora se ne ravvisi l’opportunità, possono essere istituite sezioni provinciali e regionali qualora ne facciano richiesta scritta almeno venti promotori che siano o dichiarino di iscriversi come soci ordinari.
Le Sezioni perseguono le finalità dell’Associazione, nel rispetto delle norme Statutarie, dei Regolamenti e delle delibere assunte ai sensi del presente Statuto dagli Organi centrali dell’Associazione. In particolare le Sezioni sono tenute al rispetto delle direttive volte ad assicurare una collaborazione tra le stesse ed a far sì che l’attività associativa sia condotta secondo uno stile unitario.
L’Assemblea di sezione è l’organo sovrano della stessa e ad essa partecipano tutti gli iscritti alla sezione. Ogni sezione è retta da un proprio regolamento approvato dalla rispettiva assemblea. Tale regolamento, ed eventuali modifiche allo stesso, saranno esecutivi solo in seguito alla ratifica da parte del Comitato Esecutivo Nazionale. Ogni sezione riunita in Assemblea elegge, in conformità del proprio regolamento, il relativo Consiglio ed il proprio Coordinatore.
Nel caso di violazione delle norme statutarie, regolamenti e delibere degli organi centrali da pare di una sezione spetta al Comitato Esecutivo Nazionale prendere gli opportuni provvedimenti. L’istituzione ed il funzionamento delle sezioni è oggetto di apposito regolamento.
Articolo 20
PATRIMONIO SOCIALE
Nell’autonomia di bilancio, il patrimonio di O.I.P.E.S. è costituito da risorse economiche, beni mobili ed immobili di proprietà:
- dalle quote sociali;
- da eventuali elargizioni e versamenti aggiuntivi di soci in relazione alle varie attività sociali o complementari;
- proventi derivanti da eventuali contributi pubblici e privati, lasciti e donazioni di terzi.
- proventi derivanti da attività complementari a quelle istituzionali svolte al fine di autofinanziamento.
L’eventuale avanzo di gestione e fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto, va reinvestito in iniziative esclusivamente finalizzate allo sviluppo e promozione delle attività istituzionali previste dallo Statuto.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.
Così come contemplato nell’Art. 3, lettera l) della legge 383/2000, nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà destinato a fini di utilità sociale.
Articolo 21
CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche, sia centrali che periferiche, laddove non sia espressamente pattuito e deliberato, sono svolte a titolo volontario e gratuito e non danno diritto ad alcun compenso.
Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che:
- risultino associati ed in regola con il versamento delle quote;
- abbiano la cittadinanza di uno Stato sovrano;
- abbiano raggiunto la maggiore età;
- non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici.
E’ incompatibile la qualità di dirigente centrale e periferico di O. I.P.E.S. e con quella di altro ente similare.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire alcun altro incarico, elettivo o meno, sia a livello centrale che periferico.
Articolo 22
LE CONTROVERSIE
Le controversie relative alla vita dell’associazione che dovessero insorgere tea i soci o tra i soci e gli organi dell’associazione, non potranno essere deferite all’Autorità Giudiziaria se non prima che venga esperito un tentativo di conciliazione da effettuarsi dall’organo competente entro 60 ( sessanta ) giorni dalla presentazione del motivato ricorso allo stesso.
Organi competenti ad esperire il tentativo sono: il Collegio dei Probiviri e, ove tale organo non fosse istituito, il Presidente ed il Comitato Esecutivo Nazionale.
Articolo 23
DURATA E SCIOGLIMENTO
La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento, estinzione e cessazione delle attività viene deliberato dall’Assemblea Nazionale convocato con apposito punto all’ordine del giorno dal Presidente Nazionale, su richiesta del Comitato Esecutivo Nazionale, o dei 4/5 delle Sezioni periferiche (provinciali o regionali)
Per lo scioglimento dell’Associazione è necessario che si esprimano con voto favorevole i 4/5 degli aventi diritto a voto presenti in aula.
In caso di scioglimento, estinzione e cessazione delle attività, il patrimonio sociale verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentendo l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996.
Articolo 24
NORME TRANSITORIE
Il Presidente Nazionale viene delegato ad apportare al presente Statuto ogni variazione che si rendesse indispensabile:
- a seguito di emanazione di norme di legge o regolamentari che comportino la necessità di adeguamento statutario;
- a seguito di formali richieste di adeguamento da parte di Organi ed Istituzioni dello Stato, laddove questi riscontrassero carenze normative per la procedura di riconoscimento specifico.
Tali variazioni dovranno essere ratificate dall’Assemblea Nazionale.
Articolo 25
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Statuto consto di n. 25 Articoli, potrà essere modificato con la maggioranza di almeno due terzi dei partecipanti all’Assemblea Nazionale