Codice deontologico

Il presente Codice costituisce il complesso dei doveri e dei principi cui devono attenersi i Professionisti aderenti all’O.I.P.E.S. (Organizzazione Italiana Professionisti Educazione e Sport), nell’esercizio della libera professione.

L’appartenenza all’Associazione è garanzia per gli iscritti, oltre che per l’utenza e per la clientela, dell’instaurazione e dello svolgimento di un corretto rapporto di lavoro, nello spirito di una positiva e proficua collaborazione anche tra gli associati.

Il presente Codice rappresenta, quindi, la base dei comportamenti individuali dei soci, nonché vulnus per orientare le loro scelte di comportamento ai diversi livelli di responsabilità in cui gli stessi si trovano ad operare, e assume per questi un valore vincolante, a tutela e a garanzia dell’utenza e della clientela e della stessa professionalità rappresentata unitariamente dall’Associazione.

Le norme contenute nel presente Codice Deontologico vanno ad integrare quelle stabilite dalle leggi vigenti, operanti sia a livello nazionale che europeo, nonché dai regolamenti interni, e devono essere osservate con scrupolo dagli associati. Qualora si generi un contrasto tra il presente documento e una norma di legge, il primo verrà conseguentemente modificato e armonizzato alle prescrizioni legislative in vigore.

Il Codice è suscettibile di ulteriori integrazioni in quanto la norma deontologica è condizionata da multiformi aspetti del caso concreto ed è soggetta ad una continua evoluzione.

Il Codice si compone di due parti, la seconda delle quali è, a sua volta, suddivisa in titoli: la prima attinente i principi generali e la seconda alle norme deontologiche fondamentali, ivi comprese le norme specifiche ed etiche che gli associati devono rispettare nello svolgimento della propria funzione.

PARTE I – Principi e doveri generali

Il ruolo del Professionista è essenzialmente privato, anche se le conseguenze del suo operare si possono manifestare nella sfera del pubblico interesse, non potendosi escludere la collaborazione con singoli, imprese, associazioni, istituzioni pubbliche.

Egli deve esercitare, in piena indipendenza ed autonomia, utilizzando, in senso compiuto e nel rispetto delle vigenti norme, le proprie conoscenze e le capacità di giudizio che gli derivano dalla preparazione professionale e dalla conoscenza acquisita dall’esperienza diretta.
Le prestazioni che egli svolge devono tendere al soddisfacimento degli obiettivi che il cliente intende conseguire, ma deve essere rifiutato qualunque incarico teso a violare la norma di legge o a ledere, in forma fraudolenta, legittimi interessi di terzi.

Egli deve sviluppare al massimo il livello della propria preparazione professionale attraverso un costante processo formativo, avendo quale obiettivo primario la specializzazione nel settore equestre.

PARTE II – Codice di condotta

Titolo I – Rapporti con il cliente e tutela della privacy

Art. 1

L’aderente all’Associazione è un Professionista cui si richiedono probità e decoro nell’esercizio della professione che deve essere improntata a diligenza, correttezza e discrezione verso il cliente.

Pertanto, nello svolgimento della sua attività, adotta comportamenti e regole di condotta non lesive per le persone di cui si occupa e non utilizza il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Art. 2

La posizione personale e la situazione patrimoniale del cliente non devono influenzare minimamente la condotta del Professionista.

Egli stabilisce e concorda preliminarmente, all’avvio del rapporto lavorativo, il proprio onorario, attraverso un contratto o una lettera d’incarico sottoscritti dal proprio cliente, committente o utente. A questi ultimi fornisce informazioni adeguate e comprensibili circa la sua prestazione, le finalità e le modalità della stessa. Il compenso pattuito deve sempre e comunque essere proporzionale all’investimento del cliente, committente, socio o utente, e comunque consono ai servizi erogati.

Art. 3

Deve sempre operare al meglio delle proprie capacità e conoscenze, garantendo a tutti i propri servizi, salvo il caso in cui sussistano gravi e fondate ragioni ostative.

Il Professionista si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale nel caso intervengano problemi personali e si generino conflitti di interesse tali da interferire con l’efficacia delle sue prestazioni, rendendole inadeguate o dannose ai soggetti cui sono rivolte, o comunque non corrispondenti alla qualità che la stessa Associazione garantisce per i propri
associati.

Art. 4

Il compenso richiesto dovrà essere formulato in modo tale da consentire al cliente l’individuazione delle singole voci parte dell’onorario.

In ogni caso, dovrà sempre fornire con chiarezza tutte le notizie che vengono richieste dal cliente, al quale dovrà rendere conto anche delle eventuali somme ricevute in deposito.

Art. 5

Il Professionista avrà cura che i propri dipendenti e/o collaboratori adeguino il loro comportamento professionale alle norme contenute nella presente disciplina.

Art. 6

L’aderente all’Associazione deve presentare la sua figura professionale usando i titoli che gli competono, e di cui sia effettivamente in possesso, senza abusi o compiacimenti inopportuni. Egli non deve mai dimenticare che il cliente lo individua e gli affida l’incarico in piena fiducia sulla scorta di valutazioni personali che, se non prescindono dal livello di qualificazione certificata, non escludono altri diversi elementi attitudinali dei quali ciascun Professionista è portatore.

Art. 7

L’associato, nella sua attività, è tenuto a rispettare il principio della riservatezza delle informazioni relative al cliente e all’utenza e i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche; deve inoltre mantenere riservate le notizie apprese durante l’esercizio della propria attività lavorativa.

Per garantire il rispetto di tali obblighi, il Professionista garantisce che i diritti di informazione, di accesso e partecipazione, qualora comportino il trattamento di dati personali, trovino attuazione nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e delle persone interessate, in particolar modo del diritto alla riservatezza e all’identità personale, in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di tutela e protezione nel trattamento dei dati personali, secondo quanto prescritto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Titolo II – Rapporti con i colleghi

Art. 8

IlProfessionista è tenuto ad assumere comportamenti nei confronti dei colleghi tali da favorire il dialogo e la collaborazione. L’aspetto competitivo deve essere mantenuto entro i limiti costruttivi e non deve mai degenerare. In tale ottica deve evitarsi il ricorso a mezzi illeciti (e contrari alla morale) per acquisire o sottrarre clientela ad altri professionisti.

Art. 9

I rapporti tra i Professionisti iscritti all’O.I.P.E.S. devono essere improntati sulla lealtà e correttezza.

Qualora uno degli aderenti all’Associazione dovesse venire a conoscenza di condotte professionali scorrette o dannose nei confronti di colleghi, clienti, nonché dell’Associazione stessa, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comitato Esecutivo Nazionale ed al Collegio dei Probiviri.

Art. 10

Il Professionista che intenda promuovere azione disciplinare o legale nei confronti di un collega deve darne preventiva comunicazione al Collegio dei Probiviri al fine di consentire un tentativo di bonario componimento.

Titolo III – Rapporti con l’Associazione

Art. 11

Il Professionista si impegna a favorire lo spirito associativo e a non far mancare la propria personale disponibilità a favore dell’Associazione, rispettando e imponendo l’applicazione dello Statuto e del Regolamento Sociale.

Art. 12

Il Professionista, debitamente informato a riguardo, è tenuto ad aggiornare, con cadenza almeno annuale, le proprie conoscenze attraverso corsi, seminari e workshop della presente Organizzazione.

Titolo IV – Sanzioni

Art. 13

Ogni condotta non conforme a quanto previsto dal presente Codice, lesiva della dignità e dell’immagine dell’O.I.P.E.S. e delle professioni che questa rappresenta unitariamente e tutela, nonché la violazione delle norme qui contenute, comportano l’applicazione di sanzioni disciplinari, determinate di volta in volta e in senso proporzionale dal Collegio dei Probiviri.