Visita Veterinaria del Cavallo Atleta – Le origini e la sua applicazione

Visita Veterinaria del Cavallo Atleta – Le origini e la sua applicazione

Era la sera del 6 febbraio 2024, quando alle 21:45 ricevetti una telefonata nella quale mi veniva chiesto se fossi disponibile a rappresentare tutti gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI in un tavolo tecnico di lavoro composto dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dal Ministero per lo Sport e i Giovani e dai rappresentanti degli organismi sportivi: un delegato della FISE – Federazione Italiana Sport Equestri, uno di Fitetrec-Ante e un rappresentante di tutti gli EPS.

Per quanto mi riguarda, era la prima volta che tutti i soggetti coinvolti nel mondo equestre venivano chiamati a lavorare insieme su un tema così delicato. Accettai con senso di responsabilità questo incarico.

L’argomento del tavolo tecnico riguardava la definizione della visita veterinaria del cavallo atleta.

Fin dall’inizio ritenni fondamentale garantire la massima trasparenza nei confronti di tutti gli Enti di Promozione Sportiva. Per questo motivo decisi di redigere un verbale al termine di ogni riunione e di trasmetterlo a tutti gli EPS, affinché ciascuno fosse costantemente aggiornato sul lavoro svolto e sulle proposte discusse. Una scelta che fu molto apprezzata, nonostante la complessità dell’argomento.

Come Responsabile Nazionale del Settore Equestre PGS, mi avvalsi sin da subito della consulenza di numerosi medici veterinari, confrontandomi costantemente con professionisti del settore. Quel lavoro, durato mesi, è oggi diventato legge e ritengo sia doveroso spiegare come essa sia nata, quali siano le sue finalità e quale impatto abbia sull’intero comparto equestre italiano.

È importante chiarire un aspetto spesso poco conosciuto: la visita veterinaria del cavallo atleta non nasce nel 2025, ma era già prevista dal Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, precisamente agli articoli 20 e 23.

Il tavolo tecnico istituito dal Governo aveva infatti il compito di definire le modalità applicative della visita veterinaria, poiché la norma ne prevedeva l’obbligo ma non ne disciplinava ancora i contenuti.

Già nei primi verbali evidenziai come questa disposizione avrebbe inevitabilmente comportato un impatto economico per le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche, che nello stesso periodo stavano già affrontando la complessa riforma dello sport.

Ci venne chiarito fin dall’inizio che il nostro compito era esclusivamente quello di proporre criteri tecnici e modalità operative della visita, mentre la legge aveva già stabilito che non sarebbero stati previsti stanziamenti economici specifici.

Fu un lavoro intenso, durato circa sei mesi, durante i quali si affrontarono decine di problematiche, vennero valutate numerose ipotesi e ogni singola riga del provvedimento fu oggetto di confronto, mediazione e approfondimento.

Posso affermare con convinzione che il clima di collaborazione fu sempre costruttivo.

Oggi quel lavoro rappresenta, probabilmente, uno dei primi esempi al mondo di una normativa che riconosce al cavallo atleta specifiche garanzie in materia di salute e benessere prima dello svolgimento dell’attività sportiva.

La normativa

Dal 1° gennaio 2026, affinché un cavallo possa partecipare ad attività sportive o manifestazioni equestri e affinché una ASD o SSD possa beneficiare del regime fiscale previsto per l’attività sportiva svolta con il medesimo cavallo, devono essere rispettati alcuni requisiti fondamentali.

Il cavallo deve:

  • essere classificato come equide non destinato alla produzione di alimenti (non DPA);
  • essere iscritto al repertorio del proprio organismo sportivo (Federazione, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva);
  • essere in possesso del Certificato di Idoneità Sportiva, comprensivo delle vaccinazioni previste dalla normativa vigente.

Il certificato viene rilasciato da un medico veterinario abilitato all’esercizio della professione e può avere validità fino a dodici mesi.

Così come accade per il certificato medico degli atleti, si tratta di una valutazione riferita alle condizioni del cavallo al momento della visita. Il veterinario può inoltre indicare eventuali limitazioni alle attività sportive che l’animale può svolgere.

Un cavallo anziano, ad esempio, potrà continuare a svolgere un’importante funzione educativa e sociale, accompagnando un bambino durante un battesimo della sella, operando nell’equitazione integrata o partecipando ad attività leggere, purché tali attività siano compatibili con le sue condizioni fisiche.

Una scelta di tutela

L’introduzione della visita veterinaria del cavallo atleta rappresenta certamente un cambiamento significativo per tutto il settore equestre nazionale.

Dal punto di vista culturale trasmette un principio semplice ma fondamentale: così come ogni atleta deve essere dichiarato idoneo alla pratica sportiva, anche il cavallo, che dell’attività sportiva è protagonista, deve poter essere tutelato attraverso una valutazione sanitaria preventiva.

Dal punto di vista del benessere animale si compie un importante passo avanti, offrendo maggiori garanzie affinché ogni cavallo venga sottoposto ad una verifica veterinaria prima di essere impiegato nelle attività sportive, riducendo così il rischio di situazioni incompatibili con il suo stato di salute.

Naturalmente la norma comporta anche un costo economico, rappresentato dalla prestazione professionale del veterinario. Si tratta però di un principio già consolidato da decenni nella medicina sportiva umana: da quando venne introdotta la Legge 398 del 1991, milioni di atleti sostengono il costo del certificato medico sportivo per poter praticare attività agonistica e non agonistica.

Un piccolo episodio che fa riflettere

Vorrei concludere con un episodio personale che mi auguro possa offrire uno spunto di riflessione.

Negli ultimi mesi il Settore Equestre PGS ed ENGEA stanno conducendo un importante studio sugli incidenti nelle attività equestri, avvalendosi della collaborazione di medici e personale sanitario.

Durante un pranzo con un caro amico medico gli chiesi:

— Quanto fai pagare un certificato medico sportivo?

Mi rispose:

— Dipende.

— Da cosa?

— Generalmente chiedo circa venti euro. Però considero sempre anche la situazione della famiglia e il rapporto costruito negli anni con il paziente. In alcuni casi scelgo di non richiedere alcun compenso.

Questo episodio mi ha fatto riflettere.

Mi auguro che possa rappresentare uno spunto anche per tutti quei veterinari che quotidianamente operano con professionalità e sensibilità, affinché l’applicazione della norma possa coniugare la tutela del benessere animale con la necessità di rendere l’attività equestre accessibile al maggior numero possibile di persone.

Ringraziamenti

Ritengo doveroso ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al tavolo tecnico, mettendo a disposizione competenze, esperienza e spirito di collaborazione.

Un sincero ringraziamento va al Dott. Tommaso Di Paolo del Ministero della Salute, alla Dott.ssa Tiziana Caricchia, alla Dott.ssa Sveva Davanzo, alla Dott.ssa Elisabetta Finocchi, al Dott. Ugo Santucci, al Dott. Gianluigi Giovagnoli, rappresentante della FISE, al Colonnello Adriano Sala, al Dott. Jean-Louis Mermillod, rappresentante di Fitetrec-Ante, a tutti i tecnici ministeriali e ai Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva.

Un ringraziamento particolare al Presidente Ciro Bisogno per la fiducia accordatami, al caro amico Gianni Gallo, prematuramente scomparso nel settembre 2024, allora rappresentante degli EPS nella Giunta CONI, e alle Dott.sse Marianna Chemollo e Laura Perbellini, che con grande disponibilità hanno fornito preziose consulenze tecniche durante tutto il percorso.

La Segreteria Generale continuerà ad essere a disposizione di tutte le associazioni e dei propri affiliati per fornire chiarimenti e supporto sull’applicazione della normativa.

Tino Nicolosi
Responsabile Nazionale PGS – Settore Equestre

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